Riferimenti normativi
L’iter per raggiungere lo scopo è stato complesso e articolato, ma si basa sul decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”. L’articolo 219 comma 5 pone l’accento sull’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
Quindi come bisogna comportarsi?
Dal testo di legge derivano dunque alcune importanti considerazioni:- su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Aggiornamento normativo: cosa è cambiato dopo l'entrata in vigore del 2022
Dal 2022 a oggi il tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi non è stato stravolto, ma chiarito. I riferimenti normativi restano validi, a partire dal D.Lgs. 116/2020, ma nel tempo sono arrivate indicazioni operative che hanno aiutato le aziende a muoversi con maggiore consapevolezza.
In particolare, è stato ribadito che l’obiettivo dell’etichettatura non è appesantire il packaging, ma facilitare il corretto smaltimento degli imballaggi, rendendo le informazioni comprensibili per chi li utilizza. Questo ha portato a una maggiore attenzione alla chiarezza del messaggio più che alla sua rigidità formale.
Attenzione agli errori più comuni
Uno degli errori più frequenti sull’etichettatura ambientale è pensare che basti inserire una dicitura generica per essere in regola. In realtà, indicazioni incomplete, materiali non correttamente identificati o informazioni non coerenti tra imballaggio e documentazione possono creare confusione e rischi inutili. Un altro errore tipico è non aggiornare le etichette quando cambiano materiali o fornitori.
L’etichettatura ambientale non è un adempimento una tantum, ma un processo che va rivisto nel tempo, soprattutto in contesti produttivi dinamici.
- Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi del CONAI
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
Ultimo aggiornamento 4 febbraio 2026